venerdì 20 gennaio 2012

Pubblica amministrazione: ok all’autocertificazione

Con l’inizio del nuovo anno sono banditi i certificati da richiedere ai cittadini da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni sancendo così il principio dell’autocertificazione nei rapporti tra cittadino ed Enti pubblici; mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione restano valide solo nei rapporti tra i privati recando la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tuttavia gli Enti: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Cciaa, Inps, Enel, Poste, Ferrovie, ecc., potranno, in alternativa all’autocertificazione del cittadino e imprese, acquisire d’ufficio: dati, informazioni, documenti necessari per l’espletamento di un servizio. Sempre dal 1 gennaio 2012 i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali o degli atti di stato civile non sono più validi oltre i termini di sei mesi, anche se l’interessato dichiara in calce al documento che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Si possono autocertificare: dati anagrafici e stato civile; titolo di studio e qualifiche professionali; situazione reddituale; posizione giuridica, ecc.; ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente. Viceversa in caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti. L’autocertificazione è gratuita ed esente da imposta di bollo e diritti. Infine nei rapporti tra privati l’autocertificazione è discrezionale e non obbligatoria per legge come tra privati ed Enti pubblici di cui sopra.

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